domenica 1 febbraio 2015

La tutela per il reato di stalking

La parola inglese stalking viene utilizzata per indicare un insieme di comportamenti messi in atto da un autore al fine di molestare la sue vittima. Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti persecutori.
Per prima cosa, le molestie devono essere ripetute nel tempo, quindi si deve trattare di più episodi, almeno tre, e non necessariamente dello stesso tipo, che si presentano in un arco di tempo limitato, circa 1-2 mesi.
È necessario che queste azioni non siano gradite dalla vittima e le suscitino sentimenti di preoccupazione e timore, per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine. Il disagio iniziale percepito dalla vittima, con il prolungarsi nel tempo delle molestie, può trasformarsi in vere e proprie patologie da stress post traumatico, come ansia e depressione e quindi necessitare di cure specifiche per essere superato.

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel c.p. l'art 612-bis, il quale recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Dall'articolo si comprende che, per poter parlare di atti persecutori, sono necessari tre elementi costitutivi:
1)    l'autore deve compiere azioni di molestie o minacce nei confronti della vittima;
2)    le condotte devono essere ripetute nel tempo, non è sufficiente un unico atto;
3)   le condotte devono provocare nella vittima un grave disagio psichico ovvero farla temere per la propria vita o per quella di una persona vicina o comunque costringerla a modificare in maniera rilevante il modo di vivere.
Queste tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente affinché si realizzi il reato.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario italiano, ha precisato che "anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato d'ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita" (Cassazione penale, sentenza n. 25527 del 2010).

L'ammonimento del questore
Prima di ricorrere alla giustizia penale denunciando il persecutore, l'ordinamento italiano prevede un altro strumento per dissuadere lo stalker dal proseguire le molestie.
L'ammonimento del questore è uno strumento che la vittima può attivare esponendo all'autorità di pubblica sicurezza i fatti e avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. Il questore, se necessario, assume le dovute informazioni e sente le persone informate dei fatti e, qualora ritenga fondate le lamentele della vittima, ammonisce oralmente il molestatore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Nel caso in cui, nonostante l'ammonimento del questore, il molestatore continui a perseguitare la vittima non solo potrà essere chiamato a rispondere penalmente per il reato di atti persecutori e per il quale in questo caso si procede d'ufficio (non è più necessaria una formale querela della vittima) ma lo stesso reato sarà punito più gravemente.
La finalità dell'ammonimento è quindi quella di evitare la reiterazione, anche più grave, delle condotte persecutorie senza dover ricorrere allo strumento penale.
Va ricordato che questo strumento può essere utilizzato solamente prima della formale denuncia/querela alle autorità.

Denunciare le persecuzioni
Al fine di sporgere denuncia per il reato di atti persecutori, è bene che la vittima abbia raccolto prove delle molestie e le presenti alle autorità. In assenza di esse infatti c'è il rischio che la vittima venga denunciata a sua volta dal presunto stalker per calunnia o che il fatto venga immediatamente archiviato per mancanza di prove.
Quindi, affinché la denuncia sia efficace, è consigliabile seguire alcuni accorgimenti:
-    documentare le molestie: data, ora, luogo e che cosa è accaduto;
-    conservare le prove di ogni contatto: biglietti, e-mail, sms, regali, ecc...;
-   in caso di molestie telefoniche meglio non cambiare numero, per evitare di esasperare lo stalker e peggiorare la situazione, e registrare tutte le chiamate (anche quelle mute), con una segreteria telefonica o altro mezzo.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
La normativa in materia di atti persecutori ha introdotto anche una nuova misura cautelare, ossia una misura capace di impedire che il molestatore, una volta denunciato, possa continuare nel suo intento. È stato infatti inserito un nuovo articolo nel codice di procedura penale, l'art. 282 ter, secondo il quale il Giudice, qualora ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge, può:
-    prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa;
- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o tali persone;
-   vietare al molestare di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la vittima o con le altre persone sopra indicate.

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui le molestie dovessero continuare nonostante la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è possibile per il giudice applicare una misura cautelare ancor più grave come gli arresti domiciliari (Cassazione penale, sentenza n. 15230 del 14 aprile 2011).

(Fonte: Adoc Marche, Stalking: conoscerlo per difendersi! 


L'Avvocato Valeria Aprile, che ha già seguito casi di stalking conclusisi con il provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti dello stalker, offre consulenza e assistenza legale per la fattispecie esaminata. 

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