La
parola inglese stalking viene utilizzata per indicare un insieme di
comportamenti messi in atto da un autore al fine di molestare la sue vittima.
Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti
persecutori.
Per
prima cosa, le molestie devono essere ripetute nel tempo, quindi si deve
trattare di più episodi, almeno tre, e non
necessariamente dello stesso tipo, che si presentano in un arco di tempo
limitato, circa 1-2 mesi.
È
necessario che queste azioni non siano gradite dalla vittima e le suscitino
sentimenti di preoccupazione e timore, per la propria incolumità
o per quella di persone a lei vicine. Il disagio iniziale percepito dalla
vittima, con il prolungarsi nel tempo delle molestie, può
trasformarsi in vere e proprie patologie da stress post traumatico, come ansia
e depressione e quindi necessitare di cure specifiche per essere superato.
Il
decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel c.p. l'art 612-bis,
il quale recita:
"Salvo
che il fatto costituisca più grave reato, è
punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte
reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per
l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o
di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo
stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è
aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente
separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva
alla persona offesa.
La
pena è aumentata fino alla metà se il
fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di
gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto
anonimo.
Il
delitto è punito a querela della persona
offesa. Il termine per la proposizione della querela è
di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è
commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità
di cui all'articolo 3 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché
quando il fatto è connesso con altro delitto per il
quale si deve procedere d'ufficio".
Dall'articolo
si comprende che, per poter parlare di atti persecutori, sono necessari tre
elementi costitutivi:
1)
l'autore deve compiere azioni di molestie o
minacce nei confronti della vittima;
2)
le condotte devono essere ripetute nel tempo,
non è sufficiente un unico atto;
3) le condotte devono provocare nella vittima un
grave disagio psichico ovvero farla temere per la propria vita o per quella di
una persona vicina o comunque costringerla a modificare in maniera rilevante il
modo di vivere.
Queste
tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente affinché
si realizzi il reato.
Una
recente sentenza della Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario
italiano, ha precisato che "anche due soli episodi di minaccia o
molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto
dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato
d'ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a
modificare le proprie abitudini di vita" (Cassazione penale, sentenza
n. 25527 del 2010).
L'ammonimento
del questore
Prima di
ricorrere alla giustizia penale denunciando il persecutore, l'ordinamento
italiano prevede un altro strumento per dissuadere lo stalker dal proseguire le
molestie.
L'ammonimento
del questore è uno strumento che la vittima può
attivare esponendo all'autorità di pubblica sicurezza i fatti e
avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore.
Il questore, se necessario, assume le dovute informazioni e sente le persone
informate dei fatti e, qualora ritenga fondate le lamentele della vittima,
ammonisce oralmente il molestatore, invitandolo a tenere una condotta conforme
alla legge.
Nel caso
in cui, nonostante l'ammonimento del questore, il molestatore continui a
perseguitare la vittima non solo potrà essere chiamato a rispondere
penalmente per il reato di atti persecutori e per il quale in questo caso si
procede d'ufficio (non è più necessaria una formale querela della
vittima) ma lo stesso reato sarà punito più
gravemente.
La
finalità dell'ammonimento è quindi quella di evitare la
reiterazione, anche più grave, delle condotte persecutorie
senza dover ricorrere allo strumento penale.
Va
ricordato che questo strumento può essere utilizzato solamente prima
della formale denuncia/querela alle autorità.
Denunciare
le persecuzioni
Al fine
di sporgere denuncia per il reato di atti persecutori, è bene
che la vittima abbia raccolto prove delle molestie e le presenti alle autorità.
In assenza di esse infatti c'è il rischio che la vittima venga
denunciata a sua volta dal presunto stalker per calunnia o che il fatto venga
immediatamente archiviato per mancanza di prove.
Quindi,
affinché la denuncia sia efficace, è consigliabile seguire alcuni
accorgimenti:
-
documentare le molestie: data, ora, luogo e che
cosa è accaduto;
-
conservare le prove di ogni contatto: biglietti,
e-mail, sms, regali, ecc...;
- in caso di molestie telefoniche meglio non
cambiare numero, per evitare di esasperare lo stalker e peggiorare la
situazione, e registrare tutte le chiamate (anche quelle mute), con una
segreteria telefonica o altro mezzo.
Divieto
di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
La
normativa in materia di atti persecutori ha introdotto anche una nuova misura
cautelare, ossia una misura capace di impedire che il molestatore, una volta
denunciato, possa continuare nel suo intento. È stato infatti inserito un nuovo
articolo nel codice di procedura penale, l'art. 282 ter, secondo il
quale il Giudice, qualora ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge, può:
-
prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una
determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa;
- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai
luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o
da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva
ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o tali persone;
- vietare al molestare di comunicare, con
qualsiasi mezzo, con la vittima o con le altre persone sopra indicate.
Di
recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui le
molestie dovessero continuare nonostante la misura del divieto di avvicinamento
ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è possibile per il giudice applicare
una misura cautelare ancor più grave come gli arresti domiciliari
(Cassazione penale, sentenza n. 15230 del 14 aprile 2011).
(Fonte:
Adoc Marche, Stalking: conoscerlo per difendersi!
L'Avvocato
Valeria Aprile, che ha già seguito casi di stalking conclusisi
con il provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti dello stalker,
offre consulenza e assistenza legale per la fattispecie esaminata.
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