Nei giudizi di separazione e divorzio,
oltre agli aspetti economici relativi alla determinazione dell’assegno di
mantenimento, questione di rilevante importanza riguarda il provvedimento di
assegnazione della casa coniugale.
Per casa familiare si intende l’abitazione in cui la famiglia
effettivamente abiti in modo continuativo, ovvero quell'abitazione che presenta le caratteristiche della abitualità, stabilità e continuità.
La Corte di Cassazione ha stabilito
che l’art. 155 quater cod. civ., nello stabilire che il godimento della casa
familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli,
risponde al’esigenza, prevalente su ogni altra, di conservare ai figli di
coniugi separati l’habitat domestico da intendersi come centro degli affetti,
degli interessi e consuetudini in cui si esprime e si articola la vita
familiare ed a tale ratio devono ispirarsi anche le determinazioni sula revoca
dell’assegnazione della casa familiare. (Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348, in Il caso.it, 2012).
La regola generale è la tutela
dell’interesse dei figli, ovvero garantire loro la conservazione dell’ambiente
domestico, ovvero il quartiere dove vive, la scuola, le amicizie e quant'altro
rientri nelle proprie abitudini quotidiane.
ASSEGNAZIONE DELLA
CASA FAMILIARE E NUOVA CONVIVENZA
L’art. 155 cod.civ. prevede che il
diritto alla casa familiare viene meno quando l’assegnatario:
- non abiti più o cessi di abitare
stabilmente nella casa familiare;
- oppure conviva di fatto con altra
persona o contragga nuovo matrimonio.
Questa norma però, è stata
sottoposta al vaglio della Corte
Costituzionale che con sentenza n. 308 del 29.07.2008 ha stabilito che a decisione circa l’assegnazione
della casa coniugale anche nel caso di nuova convivenza non vada esclusa a
priori ma debba essere considerata caso per caso tenendo conto del supremo interesse del minore.
Anche la Corte di Cassazione è
intervenuta sulla questione e con sentenza n. 15753 del 24.06.2013 ha stabilito
che non perde il diritto all'assegnazione della casa coniugale l’ex coniuge
comproprietario ed affidatario dei figli che conviva nell'abitazione con un
nuovo compagno.
La Cassazione ha infatti stabilito
che, nel caso di nuova convivenza, va
sempre fatto prevalere l’interesse dei figli strettamente connesso “allo
sviluppo psico-fisico di questi ultimi ed al tempo trascorso nella casa
coniugale”.
Dunque, quando l’interesse dei figli lo richieda, il genitore che
conviva con un nuovo compagno resta affidatario della casa coniugale.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DEI FIGLI
Al coniuge non proprietario
dell’immobile non spetta generalmente il diritto all'assegnazione della casa
coniugale.
Tuttavia, la questione di complica
nel caso in cui il diritto di abitazione serva ad equilibrare i rapporti
economici tra i coniugi ed a soddisfare l’eventuale diritto al mantenimento.
Alcuni giuridici ritengono che
l’assegnazione della casa coniugale può essere richiesta al Giudice nell’ambito
della domanda di mantenimento, ma presuppone un’esplicita istanza in mancanza
della quale non sussiste in capo al Giudice stesso un dovere ed un potere di
assegnarla.
La maggioranza dei giudici esclude
tale possibilità, poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere
soddisfatto solo quantificando la somma di denaro da versare, ed il giudice non
può imporre al debitore di estinguere il suo obbligo con l’assegnazione
dell’abitazione.
(Fonte: www.dirittierisposte.it)
CASA FAMILIARE
GRAVANTE DA MUTUO IPOTECARIO
La sentenza n. 20139 del 3
settembre 2013 emessa dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il
giudice può decidere autonomamente l'importo dell'assegno di mantenimento,
svincolandosi così dalle precise richieste dei due ex coniugi. In pratica la
somma da versare e le voci che comporranno questa somma saranno a discrezione
del giudice incaricato.
Nel procedimento preso in esame, il
Tribunale ha infatti stabilito alcune spese che l'assegno di mantenimento avrebbe
dovuto coprire, e fra esse figura il mutuo per la casa che, sempre
nel caso specifico, sarà coperto per la metà dell'importo dal coniuge obbligato
al versamento dell'assegno.
Per la Cassazione non è stato un
dato dirimente il fatto che la casa familiare fosse stata assegnata all'ex
moglie, includendo ugualmente il pagamento della metà della rata del mutuo fra
le spese dell'assegno di mantenimento. Naturalmente questo è un caso
particolare ed ogni altro verrà vagliato in maniera indipendente.
Si dovrà però tenere conto del
fatto che ormai la rata del mutuo non esula dall'assegno di mantenimento,
ma che potrà esservi compresa venendo incontro alle necessità del coniuge
economicamente più debole e svantaggiato.
(Fonte:http://miseparo.pianetadonna.it/soldi-e-casa/casa/assegno-mantenimento-coprira-rata-mutuo.html
, consultato il 25 febbraio 2015)
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