mercoledì 25 febbraio 2015

L'assegnazione della casa coniugale nei giudizi di separazione e divorzio


Nei giudizi di separazione e divorzio, oltre agli aspetti economici relativi alla determinazione dell’assegno di mantenimento, questione di rilevante importanza riguarda il provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Per casa familiare si intende l’abitazione in cui la famiglia effettivamente abiti in modo continuativo, ovvero quell'abitazione che presenta le caratteristiche della abitualità, stabilità e continuità.
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’art. 155 quater cod. civ., nello stabilire che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli, risponde al’esigenza, prevalente su ogni altra, di conservare ai figli di coniugi separati l’habitat domestico da intendersi come centro degli affetti, degli interessi e consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare ed a tale ratio devono ispirarsi anche le determinazioni sula revoca dell’assegnazione della casa familiare. (Cass. civ. Sez. I, 9 agosto 2012, n. 14348, in Il caso.it, 2012).
La regola generale è la tutela dell’interesse dei figli, ovvero garantire loro la conservazione dell’ambiente domestico, ovvero il quartiere dove vive, la scuola, le amicizie e quant'altro rientri nelle proprie abitudini quotidiane.


ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE E NUOVA CONVIVENZA

L’art. 155 cod.civ. prevede che il diritto alla casa familiare viene meno quando l’assegnatario:
- non abiti più o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare;
- oppure conviva di fatto con altra persona o contragga nuovo matrimonio.
Questa norma però, è stata sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale che con sentenza n. 308 del 29.07.2008 ha stabilito che a decisione circa l’assegnazione della casa coniugale anche nel caso di nuova convivenza non vada esclusa a priori ma debba essere considerata caso per caso tenendo conto del supremo interesse del minore.
Anche la Corte di Cassazione è intervenuta sulla questione e con sentenza n. 15753 del 24.06.2013 ha stabilito che non perde il diritto all'assegnazione della casa coniugale l’ex coniuge comproprietario ed affidatario dei figli che conviva nell'abitazione con un nuovo compagno.
La Cassazione ha infatti stabilito che, nel caso di nuova convivenza, va sempre fatto prevalere l’interesse dei figli strettamente connesso “allo sviluppo psico-fisico di questi ultimi ed al tempo trascorso nella casa coniugale”.
Dunque, quando l’interesse dei figli lo richieda, il genitore che conviva con un nuovo compagno resta affidatario della casa coniugale.

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DEI FIGLI

Al coniuge non proprietario dell’immobile non spetta generalmente il diritto all'assegnazione della casa coniugale.
Tuttavia, la questione di complica nel caso in cui il diritto di abitazione serva ad equilibrare i rapporti economici tra i coniugi ed a soddisfare l’eventuale diritto al mantenimento.
Alcuni giuridici ritengono che l’assegnazione della casa coniugale può essere richiesta al Giudice nell’ambito della domanda di mantenimento, ma presuppone un’esplicita istanza in mancanza della quale non sussiste in capo al Giudice stesso un dovere ed un potere di assegnarla.
La maggioranza dei giudici esclude tale possibilità, poiché ritiene che il diritto al mantenimento può essere soddisfatto solo quantificando la somma di denaro da versare, ed il giudice non può imporre al debitore di estinguere il suo obbligo con l’assegnazione dell’abitazione.
(Fonte: www.dirittierisposte.it)

CASA FAMILIARE GRAVANTE DA MUTUO IPOTECARIO

La sentenza n. 20139 del 3 settembre 2013 emessa dalla Corte di Cassazione, ha stabilito che il giudice può decidere autonomamente l'importo dell'assegno di mantenimento, svincolandosi così dalle precise richieste dei due ex coniugi. In pratica la somma da versare e le voci che comporranno questa somma saranno a discrezione del giudice incaricato.
Nel procedimento preso in esame, il Tribunale ha infatti stabilito alcune spese che l'assegno di mantenimento avrebbe dovuto coprire, e fra esse figura il mutuo per la casa che, sempre nel caso specifico, sarà coperto per la metà dell'importo dal coniuge obbligato al versamento dell'assegno.
Per la Cassazione non è stato un dato dirimente il fatto che la casa familiare fosse stata assegnata all'ex moglie, includendo ugualmente il pagamento della metà della rata del mutuo fra le spese dell'assegno di mantenimento. Naturalmente questo è un caso particolare ed ogni altro verrà vagliato in maniera indipendente.
Si dovrà però tenere conto del fatto che ormai la rata del mutuo non esula dall'assegno di mantenimento, ma che potrà esservi compresa venendo incontro alle necessità del coniuge economicamente più debole e svantaggiato.
(Fonte:http://miseparo.pianetadonna.it/soldi-e-casa/casa/assegno-mantenimento-coprira-rata-mutuo.html , consultato il 25 febbraio 2015)     





Nessun commento:

Posta un commento