venerdì 20 febbraio 2015

Decadenza della potestà genitoriale

L'art. 330 del codice civile disciplina la decadenza della potestà genitoriale. Ai sensi del citato articolo, la decadenza della potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora uno dei genitori violi o trascuri i propri doveri nei confronti dei figli minori, ovvero non sia rispettato il precetto normativo contenuto nell'art. 147 del codice civile. 
Può accadere che il minore venga amato, educato e istruito, nonché mantenuto da uno solo dei genitori, mentre l'altro è sempre venuto meno a tali diritti/doveri, dimostrando nei suoi confronti un distacco ed una lontananza non solo fisica, ma soprattutto affettiva e morale, con grave pregiudizio per il minore. 
La potestà genitoriale non dà infatti vita ad un diritto soggettivo dei genitori, ma attribuisce ad essi un  officium, ossia un potere non discrezionale ma strumentale ad un adeguato svolgimento del processo educativo del minore, avendo il genitore un potere/dovere di cura, sostegno e vigilanza sullo stesso. 
Qualora uno dei genitori non assolva agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore, può disporsi l'affidamento esclusivo all'altro genitore (Tribunale dei minorenni di Messina, 29/01/2008), essendo sufficiente che oggettivamente si realizzi la violazione dei doveri genitoriali, con riflessi negativi sul minore (Tribunale dei minorenni di Torino, sentenza n. 4417/09).
Il ricorso ex art. 330 cod.civ. si propone dinanzi al Tribunale per i minorenni territorialmente competente. 

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