mercoledì 15 aprile 2015

I diritti dei nonni sui nipoti in caso di separazione o divorzio

Dopo un giudizio di separazione o di divorzio, spesso ai nonni viene negato il diritto di continuare a mantenere un regolare e pacifico rapporto con i propri nipoti. Capita infatti che, a seguito della rottura del rapporto matrimoniale, uno dei due coniugi ostacoli il rapporto tra i figli minori ed i nonni, impedendo a volte anche la frequentazione. Sebbene non si possa parlare di un vero e proprio diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti, l'ordinamento prevede forme di tutela affinché il rapporto tra nipoti e nonni possa rimanere vivo anche dopo la fine del vincolo matrimoniale tra i genitori.
La legge n. 54 del 2006, al fine di preservare il diritto al rispetto e alla protezione delle relazioni familiari, non si è limitata a garantire il rapporto dei figli con entrambi i genitori, ma ha tutelato anche le relazioni con i nonni, fratelli e zii.
Il nuovo art. 155 del codice civile stabilisce che, "anche in caso di separazione personale dei genitori, il minore ha il diritto di avere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, e di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi", aggiungendo allo stesso tempo il diritto di "conservare rapporti significativi non solo con i nonni ma anche con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
Pur non essendo titolari di un vero e proprio diritto di visita, i nonni possono ottenere tutela in sede giudiziaria, essendo portatori di un interesse legittimo ad avere con i nipoti una stabile e continua frequentazione.
Qualora venga posto in essere un comportamento ostruzionistico, i nonni possono ricorrere al tribunale dei minorenni e chiedere di verificare il corretto esercizio della potestà genitoriale, per accertare se il comportamento di uno dei genitori o di entrambi tuteli correttamente l'interesse dei figli.
(Cassazione Civile, sez. I, 30 settembre 2010, n. 20509. L'art. 147 cod. civ. impone ai genitori l'obbligo di mantenere i propri figli. Tale obbligo grava su di essi in senso primario ed integrale, il che comporta che se l'uno dei due non voglia o non possa adempiere, l'altro deve farvi fronte con tutte le sue risorse patrimoniali e reddituali e deve sfruttare la sua capacità di lavoro, salva comunque la possibilità di agire contro l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle sue condizioni economiche. Solo in via sussidiaria, dunque succedanea, si concretizza l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari per adempiere al loro dovere nei confronti dei figli previsto dall'art. 148 cod. civ., che comunque trova ingresso non già perché uno dei due genitori sia rimasto inadempiente al proprio obbligo, ma se ed in quanto l'altro genitore non abbia mezzi per provvedervi).
Al fine di ottenere dai nonni il mantenimento economico a favore del minore, occorre che uno dei genitori presenti, dinanzi al tribunale competente per territorio, ricorso ex art. 148 comma II cod. civ. . Solo però in via sussidiaria, cioè quando nemmeno la possibilità economica del genitore adempiente è sufficiente, i nonni saranno tenuti a intervenire. L'obbligazione dei nonni potrà anche concorrere con quella dei genitori cquando l'apporto di questi ultimi risulti non adeguato. Bisogna, però, tenere conto della condizione economica dei nonni, e qualora questi, con il loro reddito riescano a stento a fare fronte ai propri bisogni primari, non potrà essere chiesto loro di provvedere al mantenimento dei nipoti.

Lo studio legale Aprile segue anche casi di tutela dei diritti dei nonni sui nipoti in caso di separazione o divorzio.
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