venerdì 30 gennaio 2015

Rettificazione dei caratteri sessuali

Le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso sono dettate dalla legge n. 164 del 14 aprile 1982 e, successivamente, dal DPR 3 marzo 2000 n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile.
L'iter da seguire al fine di adeguare i propri caratteri sessuali inizia con la proposizione di un ricorso al tribunale competente. La competenza è determinata dalla residenza del ricorrente.
Nella prima fase del procedimento promosso con ricorso, il giudice, al fine di verificare la fondatezza della domanda, nomina un consulente tecnico d'ufficio.
Anche se difficile, si può cercare di ovviare alla nomina del consulente dimostrando al giudice la reale necessità del ricorrente di sottoporsi al trattamento chirurgico. A supporto è opportuno depositare la documentazione medica che certifichi il percorso seguito prima di arrivare alla presentazione della domanda.
All'esito della perizia del consulente d'ufficio, lo stesso perito in caso di esito positivo indicherà il trattamento al quale essere sottoposto. Si passa poi alla fase decisionale, nella quale il tribunale con sentenza autorizza l'intervento chirurgico.
Dopo aver eseguito l'intervento chirurgico ed avere quindi adeguato i propri caratteri sessuali, occorre ricorrere nuovamente al tribunale al fine di far accertare l'intervenuta modifica del 
sesso. 
Questa fase, che si apre sempre con ricorso, si svolge in camera di consiglio e termina con sentenza, con la quale il tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile di modificare i propri dati personali.

L'Avvocato Valeria Aprile offre assistenza legale per i ricorsi di rettificazione dei caratteri sessuali da proporsi presso il Tribunale di Latina, Cassino e Roma. 

martedì 27 gennaio 2015

Condizioni e presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento

  
Una delle problematiche spesso affrontate tra coniugi in fase di separazione o divorzio, è la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice.
Va sottolineato che l'entità dell'assegno di mantenimento può essere soggetta a revisione sulla base di alcuni eventi modificativi della situazione economica esistente al tempo in cui è stato instaurato il procedimento di separazione o divorzio.
Quando, infatti, successivamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, si verificano variazioni nella situazione economica, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell'importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione. La variazione può comportare la modifica in aumento o in riduzione dell'assegno. 

"In proposito, la giurisprudenza, ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell'importo dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se "in nero" (Cass. n. 19042/2003). Di converso, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore dell'avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa (Cass. n. 4312/2012). Non vale, invece, a legittimare la riduzione dell'assegno, l'eventuale prepensionamento (anticipato) dell'avente diritto, in ragione della significativa differenza economica comunque esistente tra le rispettive condizioni patrimoniali (Cass. n. 4178/2013).
È possibile, altresì, la riduzione dell'assegno di mantenimento quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio perdita del lavoro) o versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie (Cass. n. 927/2014).
Nuovo nucleo familiare
Oltre alle modifiche in termini di reddito, un altro fatto idoneo a comportare una riduzione o un aumento dell'entità dell'assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è costituito dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell'altro coniuge e dei figli, ovvero dal fatto della nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione, anche more uxorio. 
È pacifico che la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell'importo dell'assegno di mantenimento. 
Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei "rapporti all'interno della nuova famiglia" (Cass. n. 16789/2009), occorre tenere conto in tema di revisione dell'assegno di mantenimento dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, "siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali" (Cass. n. 18367/2006). Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso. A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anchealla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008). 
In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto anche della circostanza della convivenza more uxorio dell'avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale. 
Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi legittimare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, purchè si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011). 


Le aumentate esigenze dei figli
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d. lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (Cass. n. 23630/2009). 
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio: "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (Cass. n. 400/2010).

Procedimento ex art. 710 c.p.c.
La revisione dell'assegno non è automatica, ma richiede un provvedimento del giudice. Ex art. 710 c.p.c., le parti possono ricorrere al tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il giudice, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e dispone con sentenza l'aumento o la diminuzione del quantum dell'assegno dovuto. È opportuno sottolineare come la concessione della riduzione (o della maggiorazione) dell'assegno,non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza (Cass. n. 23441/2013)".

(Fonte: http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/la-revisione-dell-assegno-di-mantenimento.asp )

sabato 24 gennaio 2015

La nuova riforma del divorzio

Finalmente anche in italia è stato varato dalla Camera dei deputati, nella seduta del 29 maggio 2014, il testo unificato che modifica la legge sul divorzio n. 898/1970, che renderà più veloce e snella la procedura per giungere alla pronuncia di divorzio. 
In tal modo, non solo sono stati modificati i presupposti per la proposizione della domanda di scioglimento del matrimonio, ma si sono sensibilmente ridotti i tempi che devono trascorrere dal procedimento di separazione. 
A differenza di quanto sino ad ora previsto, per la proposizione della domanda di divorzio è necessario che siano trascorsi 6 mesi dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale in caso di separazione consensuale e 12 mesi nell'ipotesi di separazione giudiziale.

Il testo unificato modifica la legge sul divorzio (n. 898/1970) laddove (art. 3) attualmente prevede che:
• lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale; 
• ai fini della proposizione della domanda di divorzio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni, a decorrere dalla comparsa dei coniugi davanti al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale.
Le modifiche introdotte dall'art. 1 del testo approvato: 
• riducono a dodici mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio, nel caso di separazione giudiziale; tale termine decorre dalla notificazione della domanda di separazione; 
• riducono, inoltre, a sei mesi il periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio nel caso in cui la separazione sia consensuale; in tale caso, il termine di sei mesi decorre dalla data di deposito del ricorso oppure dalla data della sua notificazione qualora il ricorso sia presentato da uno solo dei coniugi; 
• prevedono che, se alla data di instaurazione del giudizio di divorzio sia ancora pendente la causa di separazione in relazione alle domande accessorie, la causa debba essere assegnata al giudice della separazione personale. 
Inoltre, il testo modifica l'art. 189 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. che attualmente stabilisce che l'ordinanza con cui il presidente del tribunale o il giudice istruttore, in sede di udienza di comparizione per separazione personale, adotta i provvedimenti temporanei e urgenti nell'interesse dei figli e dei coniugi, conserva efficacia anche dopo l'estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da altro provvedimento emesso a seguito di nuovo ricorso per separazione personale. La modifica introdotta prevede la conservazione dell'efficacia dei provvedimenti anche a seguito di ricorso per la cessazione degli effetti civili o per lo scioglimento del matrimonio. 
E' poi modificato l'art. 191 del codice civile, relativo allo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. 
Lo scioglimento della comunione dei beni è anticipato: 
• al momento in cui il presidente del tribunale, in sede di udienza di comparizione, autorizza i coniugi a vivere separati; 
• ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, se omologato. E' inoltre stabilito che, qualora i coniugi siano in regime di comunione legale, la domanda di separazione è comunicata all'ufficio dello stato civile ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
L'ordinanza presidenziale con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione. La domanda di divisione della comunione legale tra i coniugi può essere introdotta unitamente alla domanda di separazione o di divorzio (attualmente, presupposto della domanda di divisione è la pronuncia definitiva di separazione per cui, prima di tale momento, manca il titolo per richiederla). 
In fine, in base alla disciplina transitoria prevista dal provvedimento, i nuovi termini ridotti di separazione per la proposizione della domanda di divorzio si applicano alle domande di divorzio proposte dopo la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, anche in caso di pendenza alla stessa data del procedimento di separazione personale.  
(Fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-05-30/divorzio-breve-contenuti-testo-unificato-approvato-camera-110838.shtml?uuid=ABBWkPMB)

domenica 18 gennaio 2015

Il cyberstalking: una nuova figura di reato

I reati informatici, detti anche computer crimes, possono essere definiti come l'abuso dei moderni sistemi di tecnologia informatica.
Non possiamo dare una definizione riconosciuta di cyberstalking ma possiamo affermare che esso comprende tutta una serie di attività e comportamenti attuati attraverso l'abuso delle moderne tecnologie atti a causare una molestia e disturbo nei confronti di un soggetto.
La caratteristica di questa firma di molestia, seppure virtuale, è la difficoltà che la vittima ha o potrebbe avere nella identificazione dello stesso.
(Fonte: http://informa3w.altervista.org/linkpage/stalking.html, pagina consultata il 18/01/2015)

L'art. 612 bis c.p. sulle persecuzioni non cita esplicitamente il cyberstalking, ma poiché la norma non elenca né esclude mezzi o azioni specifiche con cui vengono messe in atto molestie e punisce "qualsiasi atto di persecuzione che costringa la vittima a cambiare le proprie abitudini di vita", anche nel caso di molestia a mezzo informatico si può parlare di atti persecutori".
Questa è l'interpretazione della norma che risulta da una sentenza della Cassazione, nella quale si afferma che le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. social network (es. facebook). (Cass.pen.sez.VI n. 32404, 30 agosto 2010).
(Fonte: ADOC Marche)

Alcuni consigli per prevenire il cyberstalking:
1) fare attenzione alla propria privacy (limitare la pubblicazione di foto personale e dati sensibili);
2) evitare di scrivere il proprio nome o altri dati personali nell'indirizzo e-mail;
3) se avete un blog o una pagina web limitate le informazioni da diffondere, in particolare evitate di diffondere foto personali ed informazioni sul luogo in cui abitate;
4) se avete una pagina sui social network limitate le informazioni inserite nella descrizione ed impostate le limitazioni per la privacy, in modo che solo i contatti da voi selezionati possono accedere alle vostre informazioni e post.
(Fonte: ADOC Marche, breve manuale realizzato nell'ambito del progetto “Stalking: insieme contro”)


mercoledì 14 gennaio 2015

Diritto&Donna è un blog ideato e creato dall’Avvocato Valeria Aprile, del Foro di Latina, per fornire assistenza legale in materia di diritto di famiglia.

Oltre ad offrire consulenza legale gratuita on line, in Diritto&Donna verranno trattati, dall’inizio fino al termine dell’iter giuridico, anche attraverso le necessarie pratiche burocratiche: casi di separazione, in particolar modo giudiziali, di divorzi, stalking, cyberstalking, cambiamento di identità, ma anche problematiche relative alla tutela dei minori, sia sotto il profilo giuridico che psicologico.