venerdì 30 gennaio 2015

Rettificazione dei caratteri sessuali

Le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso sono dettate dalla legge n. 164 del 14 aprile 1982 e, successivamente, dal DPR 3 marzo 2000 n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile.
L'iter da seguire al fine di adeguare i propri caratteri sessuali inizia con la proposizione di un ricorso al tribunale competente. La competenza è determinata dalla residenza del ricorrente.
Nella prima fase del procedimento promosso con ricorso, il giudice, al fine di verificare la fondatezza della domanda, nomina un consulente tecnico d'ufficio.
Anche se difficile, si può cercare di ovviare alla nomina del consulente dimostrando al giudice la reale necessità del ricorrente di sottoporsi al trattamento chirurgico. A supporto è opportuno depositare la documentazione medica che certifichi il percorso seguito prima di arrivare alla presentazione della domanda.
All'esito della perizia del consulente d'ufficio, lo stesso perito in caso di esito positivo indicherà il trattamento al quale essere sottoposto. Si passa poi alla fase decisionale, nella quale il tribunale con sentenza autorizza l'intervento chirurgico.
Dopo aver eseguito l'intervento chirurgico ed avere quindi adeguato i propri caratteri sessuali, occorre ricorrere nuovamente al tribunale al fine di far accertare l'intervenuta modifica del 
sesso. 
Questa fase, che si apre sempre con ricorso, si svolge in camera di consiglio e termina con sentenza, con la quale il tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile di modificare i propri dati personali.

L'Avvocato Valeria Aprile offre assistenza legale per i ricorsi di rettificazione dei caratteri sessuali da proporsi presso il Tribunale di Latina, Cassino e Roma. 

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