L’assegno di mantenimento ha la finalità di tutelare i figli
ed il coniuge economicamente più debole garantendo, a seguito della separazione
o del divorzio, l'adempimento dei doveri assistenziali e solidaristici nascenti
dal matrimonio, garantendo il mantenimento delle condizioni economiche ed il
tenore di vita esistenti in costanza di matrimonio.
L’assegno, però, non è immutabile nel tempo ma può essere
modificato o revocato al variare delle condizioni economiche dell’avente
diritto.
L’obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei
figli permane, indipendentemente da raggiungimento della maggiore età, fino
al raggiungimento della autosufficienza economica tale da poter provvedere da
soli alle proprie esigenze con la percezione “di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in
relazione alle normali e concrete condizioni di mercato” (Cass. n. 20137/2013).
E’indirizzo costante ed uniforme della giurisprudenza che i
genitore che voglia far valere la cessazione del diritto al mantenimento nei
confronti del figlio maggiorenne debba provare che la mancata autosufficienza
derivi dall’inerzia o dalla negligenza
dello stesso ovvero dipenda da fatto a lui imputabile (Cass. n. 7970/2013).
Mentre non rileva ai fini dell’esclusione dell’assegno la
costituzione, da parte del figlio maggiorenne, di un nucleo familiare, salvo
che non si tratti di “una nuova entità familiare autonoma e finanziariamente
indipendente” (Cass. n. 1830/2011).
Riguardo al mantenimento dell’ex coniuge le cause
estintive del diritto possono essere così elencate:
a) addebito della
separazione.
L’addebito viene pronunciato dal Giudice quando la
separazione è stata determinata dal comportamento di uno dei coniugi contrario
ai doveri che derivano dal matrimonio (violazione dell’obbligo di fedeltà,
coabitazione, assistenza…).
La pronuncia dell’addebito determina la perdita del diritto
all’assegno di mantenimento ex art. 156 I° comma c.c., oltre alla perdita dei
diritti successori nei confronti del’altro coniuge.
b) redditi propri
e capacità di spesa.
Il presupposto dell’assegno di mantenimento è a mancanza di
adeguati redditi propri ovvero non solo l’assenza di alcun tipo di reddito ma
anche la titolarità di redditi che non consentono di mantenere un tenore di
vota analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Le capacità
lavorative del coniuge o le possibilità di percepire un reddito, valutate in
astratto, non costituiscono elemento che possa concorrere all’esonero dell’assegno
considerato che il diritto al mantenimento del coniuge debole non è legato
all’incapacità lavorativa bensì all’esigenza di conservare un tenore di vita
analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n. 3502/2013).
Nella valutazione dei redditi del coniuge avente diritto la
giurisprudenza ha affermato che l’accertamento va condotto non solo sui redditi
propri o direttamente fruibili dallo stesso ma anche in modo indiretto
attraverso la “capacità di spesa de coniuge”.
Per escludere il
diritto al mantenimento non solo la mancanza di entrate ma anche le uscite
possono essere utilizzate come prova di un reddito adeguato, in quanto
possibili solo in presenza di un’entrata o di un reddito (Cass. n. 24667/2013).
Non possono essere considerati redditi, gli aiuti da parte
dei familiari, perché sugli stessi il coniuge non può fare affidamento costante
né avanzare pretese.
L’assegno può infine
venir meno ove il coniuge beneficiario acquisti iure hereditatis la proprietà di un immobile o comunque una eredità
consistente tale da assicurare un miglioramento economico che possa garantirgli
un tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio (Cass. n.
932/2014) mentre una eredità di modesto valore “non altera l’equilibrio raggiunto con la determinazione dell’assegno” (Cass.
n. 20408/2011)
c) convivenza o
nuove nozze
La costituzione di
una nuova famiglia anche di fatto dal parte del coniuge separato o divorziato
tenuto alla corresponsione del’assegno di mantenimento non legittima di per sé
l’esonero dall’obbligo nei confronti dei figli né dell’ex coniuge, poiché è
espressione di una libera scelta che lascia inalterata la consistenza degli
obblighi determinati in sede di separazione o divorzio (Cass. n. 12212/2001),
potendo semmai influire sulla modifica del valore dell’assegno in base al
miglioramento o al peggioramento delle sue condizioni economiche (Cass. n.
24506/2006).
Quando, invece, a costituire un nuovo nucleo familiare è
l’avente diritto all’assegno di mantenimento assume rilievo non solo il
passaggio a nuove nozze che determina la perdita del diritto al mantenimento ma
anche la mera convivenza, posto che la situazione modifica la condizione
personale dell’ex coniuge.
Deve però trattarsi di una relazione avente i caratteri
della stabilità, della continuità e della regolarità.
La Cassazione ha
affermato che il diritto a mantenimento viene meno quando si crea una nuova
famiglia poiché la convivenza e la relativa prestazione di assistenza da parte
del convivente costituisce elemento da valutare in ordine alla disponibilità di
“mezzi adeguati” rispetto al parametro rappresentato dal tenore di vita goduto
del corso delle nozze (Cass. n. 25845/2013).
d) morte del
coniuge
L’assegno di
mantenimento si estingue nel momento della morte di colui che è obbligato a
versarlo.
L’avente diritto, però, può ottenere una quota dell’eredità
proporzionale alla somma percepita con l’assegno periodico da quantificarsi
sulla base del quantum ricevuto sino
al momento della morte, dell’entità del bisogno, della consistenza dell’eredità
e delle condizioni economiche degli eredi.
Anche il coniuge divorziato percettore dell’assegno
divorzile pur perdendo i diritti successori può rivalersi sull’eredità dell’ex
compagno scomparso avendo diritto ad un “assegno successorio” a carico
dell’eredità.
Il mantenimento non viene meno automaticamente con il
sopraggiungere di fatti estintivi ma in seguito all’intervento dell’autorità
giudiziaria con l’emanazione di una sentenza che accerta l’estinzione
dell’obbligazione ex art. 710 c.p.c. o che omologa le modifiche effettuate dai
coniugi.
(Sentenze tratte da www.studiocataldi.it
quotidiano giuridico)