sabato 21 febbraio 2015

La normativa sull'affido condiviso

La legge n. 54 del 2006 introduce l'istituto dell'affidamento condiviso con il cosiddetto "principio di bigenitorialità", il quale permette di mantenere inalterata la genitorialità di entrambi i genitori, tutelando la relazione genitoriale con i figli.
La legge sull'affidamento condiviso è stata ed è oggetto di critiche da parte di alcune associazioni e operatori del settore. In particolare, si è posto in evidenza come tale provvedimento possa portare all'esasperazione del conflitto coniugale ed il coinvolgimento della prole all'interno del conflitto stesso. 
Alcune fra dette associazioni (in particolare l'Associazione Donne Giuriste e l'Associazione Volontarie del Telefono Rosa) hanno ritenuto che questo genere di affido possa costituire uno strumento finalizzato a "controllare" le ex mogli ed i figli (Fonte: Wikipedia).
L'affidamento condiviso, che quindi si sostanzia nell'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e nella condivisione delle decisioni di maggior importanza riguardanti la sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola generale alla quale oggi costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo qualora la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi con provvedimento motivato.
Sarà possibile derogare alla regola dell'affido condiviso, nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente agli obblighi derivanti dalla separazione, in primis di versamento del mantenimento ai figli e violazione del diritto di visita. 
Altra ipotesi è qualora l'affido condiviso sia nocivo per il minore e fonte di future patologie, in quanto generante ansia, confusione e tensione (Fonte: "I processi di separazione e divorzio" di F. Logoluso, ed. AdMaiora).
L'affidamento congiunto non fa gravare l'onere di provvedere ai bisogni del minore paritariamente sui genitori, come spesso uno dei due genitori cerca di far valere in sede giudiziaria. Secondo la Cassazione, la decisione sull'affidamento congiunto deve essere svincolata da considerazioni di carattere economico. Secondo la Corte, quindi, l'affidamento congiunto, ove disposto, non comporta necessariamente un "pari obbligo patrimoniale a carico dei figli", nel senso che ciascun genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento (Cass. 18/87/2006). 
La Cassazione intende quindi operare una distinzione netta tra i due profili di interesse del minore: quello "esistenziale", cui attiene l'affidamento congiunto, e quello strettamente economico, concernente anche il rapporto patrimoniale tra i due genitori e disciplinato dall'art. 144 comma 4 cod. civ., in forza del quale "salvo accordi diversi liberamente scritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" (Fonte: diritto.it). 

Per contattare l'Avvocato Aprile in riferimento all'argomento trattato, anche solo per una prima consulenza, inviare una mail all'indirizzo avv.valeriaaprile@libero.it .


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