sabato 21 febbraio 2015

La normativa sull'affido condiviso

La legge n. 54 del 2006 introduce l'istituto dell'affidamento condiviso con il cosiddetto "principio di bigenitorialità", il quale permette di mantenere inalterata la genitorialità di entrambi i genitori, tutelando la relazione genitoriale con i figli.
La legge sull'affidamento condiviso è stata ed è oggetto di critiche da parte di alcune associazioni e operatori del settore. In particolare, si è posto in evidenza come tale provvedimento possa portare all'esasperazione del conflitto coniugale ed il coinvolgimento della prole all'interno del conflitto stesso. 
Alcune fra dette associazioni (in particolare l'Associazione Donne Giuriste e l'Associazione Volontarie del Telefono Rosa) hanno ritenuto che questo genere di affido possa costituire uno strumento finalizzato a "controllare" le ex mogli ed i figli (Fonte: Wikipedia).
L'affidamento condiviso, che quindi si sostanzia nell'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi e nella condivisione delle decisioni di maggior importanza riguardanti la sfera personale e patrimoniale del minore, non si pone più come evenienza residuale, bensì come regola generale alla quale oggi costituisce eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo.
Alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo qualora la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore". Non avendo il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi con provvedimento motivato.
Sarà possibile derogare alla regola dell'affido condiviso, nel caso in cui il genitore si sia reso totalmente inadempiente agli obblighi derivanti dalla separazione, in primis di versamento del mantenimento ai figli e violazione del diritto di visita. 
Altra ipotesi è qualora l'affido condiviso sia nocivo per il minore e fonte di future patologie, in quanto generante ansia, confusione e tensione (Fonte: "I processi di separazione e divorzio" di F. Logoluso, ed. AdMaiora).
L'affidamento congiunto non fa gravare l'onere di provvedere ai bisogni del minore paritariamente sui genitori, come spesso uno dei due genitori cerca di far valere in sede giudiziaria. Secondo la Cassazione, la decisione sull'affidamento congiunto deve essere svincolata da considerazioni di carattere economico. Secondo la Corte, quindi, l'affidamento congiunto, ove disposto, non comporta necessariamente un "pari obbligo patrimoniale a carico dei figli", nel senso che ciascun genitore è tenuto a provvedere autonomamente e direttamente al loro mantenimento (Cass. 18/87/2006). 
La Cassazione intende quindi operare una distinzione netta tra i due profili di interesse del minore: quello "esistenziale", cui attiene l'affidamento congiunto, e quello strettamente economico, concernente anche il rapporto patrimoniale tra i due genitori e disciplinato dall'art. 144 comma 4 cod. civ., in forza del quale "salvo accordi diversi liberamente scritti dalle parti, ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito" (Fonte: diritto.it). 

Per contattare l'Avvocato Aprile in riferimento all'argomento trattato, anche solo per una prima consulenza, inviare una mail all'indirizzo avv.valeriaaprile@libero.it .


venerdì 20 febbraio 2015

Decadenza della potestà genitoriale

L'art. 330 del codice civile disciplina la decadenza della potestà genitoriale. Ai sensi del citato articolo, la decadenza della potestà genitoriale può essere dichiarata dal Giudice qualora uno dei genitori violi o trascuri i propri doveri nei confronti dei figli minori, ovvero non sia rispettato il precetto normativo contenuto nell'art. 147 del codice civile. 
Può accadere che il minore venga amato, educato e istruito, nonché mantenuto da uno solo dei genitori, mentre l'altro è sempre venuto meno a tali diritti/doveri, dimostrando nei suoi confronti un distacco ed una lontananza non solo fisica, ma soprattutto affettiva e morale, con grave pregiudizio per il minore. 
La potestà genitoriale non dà infatti vita ad un diritto soggettivo dei genitori, ma attribuisce ad essi un  officium, ossia un potere non discrezionale ma strumentale ad un adeguato svolgimento del processo educativo del minore, avendo il genitore un potere/dovere di cura, sostegno e vigilanza sullo stesso. 
Qualora uno dei genitori non assolva agli obblighi di cura e di presenza nella vita del minore, può disporsi l'affidamento esclusivo all'altro genitore (Tribunale dei minorenni di Messina, 29/01/2008), essendo sufficiente che oggettivamente si realizzi la violazione dei doveri genitoriali, con riflessi negativi sul minore (Tribunale dei minorenni di Torino, sentenza n. 4417/09).
Il ricorso ex art. 330 cod.civ. si propone dinanzi al Tribunale per i minorenni territorialmente competente. 

giovedì 5 febbraio 2015

Tutela e disciplina delle coppie di fatto

In Italia le coppie di fatto, ovvero le convivenze more uxorio, sono in crescente aumento. Nonostante il largo numero delle coppie che hanno costituito un vero e proprio nucleo, non legittimato dal vincolo civile o religioso del matrimonio, ancora non si è provveduto al riconoscimento di veri e propri diritti.
Tale situazione determina situazioni conflittuali nel momento in cui la convivenza cessa di esistere, soprattutto se dalla convivenza sono nati dei figli.
In questi casi, occorre ricorrere al tribunale dei minorenni competente per territorio, al fine di definire le modalità e i tempi di visita per il genitore ove non è collocato il minore.
La competenza del tribunale per i minorenni, però, non è esclusiva, in quanto per alcune problematiche è competente il giudice tutelare.
Le caratteristiche della famiglia di fatto possono essere così riassunte:
- la famiglia di fatto non ha una disciplina giuridica autonoma;
- per alcuni istituti si applicano le norme previste dal codice;
- tra i conviventi non sorgono diritti né doveri;
- diritti e doveri sorgono solo nei confronti dei figli verso i quali i genitori esercitano la responsabilità genitoriale;
- dal punto di vista patrimoniale, le reciproche obbligazioni rientrano nella disciplina delle obbligazioni morali, cioè quelle che si ritengono dovute in esecuzione di un dover morale o sociale;
- se la famiglia di fatto cessa per venir meno del rapporto, ciascun convivente non può rivendicare nulla dall'altro.

domenica 1 febbraio 2015

La tutela per il reato di stalking

La parola inglese stalking viene utilizzata per indicare un insieme di comportamenti messi in atto da un autore al fine di molestare la sue vittima. Spesso questo termine viene tradotto come molestie assillanti o atti persecutori.
Per prima cosa, le molestie devono essere ripetute nel tempo, quindi si deve trattare di più episodi, almeno tre, e non necessariamente dello stesso tipo, che si presentano in un arco di tempo limitato, circa 1-2 mesi.
È necessario che queste azioni non siano gradite dalla vittima e le suscitino sentimenti di preoccupazione e timore, per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine. Il disagio iniziale percepito dalla vittima, con il prolungarsi nel tempo delle molestie, può trasformarsi in vere e proprie patologie da stress post traumatico, come ansia e depressione e quindi necessitare di cure specifiche per essere superato.

Il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 ha introdotto nel c.p. l'art 612-bis, il quale recita:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante grave stato d'ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio".

Dall'articolo si comprende che, per poter parlare di atti persecutori, sono necessari tre elementi costitutivi:
1)    l'autore deve compiere azioni di molestie o minacce nei confronti della vittima;
2)    le condotte devono essere ripetute nel tempo, non è sufficiente un unico atto;
3)   le condotte devono provocare nella vittima un grave disagio psichico ovvero farla temere per la propria vita o per quella di una persona vicina o comunque costringerla a modificare in maniera rilevante il modo di vivere.
Queste tre condizioni devono essere presenti contemporaneamente affinché si realizzi il reato.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione, il massimo organo giudiziario italiano, ha precisato che "anche due soli episodi di minaccia o molestia possono valere ad integrare il reato di atti persecutori previsto dall'art. 612-bis del codice penale, se abbiano indotto un perdurante stato d'ansia o di paura nella vittima, che si sia vista costretta persino a modificare le proprie abitudini di vita" (Cassazione penale, sentenza n. 25527 del 2010).

L'ammonimento del questore
Prima di ricorrere alla giustizia penale denunciando il persecutore, l'ordinamento italiano prevede un altro strumento per dissuadere lo stalker dal proseguire le molestie.
L'ammonimento del questore è uno strumento che la vittima può attivare esponendo all'autorità di pubblica sicurezza i fatti e avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti del molestatore. Il questore, se necessario, assume le dovute informazioni e sente le persone informate dei fatti e, qualora ritenga fondate le lamentele della vittima, ammonisce oralmente il molestatore, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Nel caso in cui, nonostante l'ammonimento del questore, il molestatore continui a perseguitare la vittima non solo potrà essere chiamato a rispondere penalmente per il reato di atti persecutori e per il quale in questo caso si procede d'ufficio (non è più necessaria una formale querela della vittima) ma lo stesso reato sarà punito più gravemente.
La finalità dell'ammonimento è quindi quella di evitare la reiterazione, anche più grave, delle condotte persecutorie senza dover ricorrere allo strumento penale.
Va ricordato che questo strumento può essere utilizzato solamente prima della formale denuncia/querela alle autorità.

Denunciare le persecuzioni
Al fine di sporgere denuncia per il reato di atti persecutori, è bene che la vittima abbia raccolto prove delle molestie e le presenti alle autorità. In assenza di esse infatti c'è il rischio che la vittima venga denunciata a sua volta dal presunto stalker per calunnia o che il fatto venga immediatamente archiviato per mancanza di prove.
Quindi, affinché la denuncia sia efficace, è consigliabile seguire alcuni accorgimenti:
-    documentare le molestie: data, ora, luogo e che cosa è accaduto;
-    conservare le prove di ogni contatto: biglietti, e-mail, sms, regali, ecc...;
-   in caso di molestie telefoniche meglio non cambiare numero, per evitare di esasperare lo stalker e peggiorare la situazione, e registrare tutte le chiamate (anche quelle mute), con una segreteria telefonica o altro mezzo.

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa
La normativa in materia di atti persecutori ha introdotto anche una nuova misura cautelare, ossia una misura capace di impedire che il molestatore, una volta denunciato, possa continuare nel suo intento. È stato infatti inserito un nuovo articolo nel codice di procedura penale, l'art. 282 ter, secondo il quale il Giudice, qualora ritenga che vi siano tutti i presupposti di legge, può:
-    prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa oppure di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa;
- prescrivere al molestatore di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dai prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o tali persone;
-   vietare al molestare di comunicare, con qualsiasi mezzo, con la vittima o con le altre persone sopra indicate.

Di recente, inoltre, la Corte di Cassazione ha sottolineato che, nel caso in cui le molestie dovessero continuare nonostante la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, è possibile per il giudice applicare una misura cautelare ancor più grave come gli arresti domiciliari (Cassazione penale, sentenza n. 15230 del 14 aprile 2011).

(Fonte: Adoc Marche, Stalking: conoscerlo per difendersi! 


L'Avvocato Valeria Aprile, che ha già seguito casi di stalking conclusisi con il provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti dello stalker, offre consulenza e assistenza legale per la fattispecie esaminata. 

venerdì 30 gennaio 2015

Rettificazione dei caratteri sessuali

Le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso sono dettate dalla legge n. 164 del 14 aprile 1982 e, successivamente, dal DPR 3 marzo 2000 n. 396 in materia di ordinamento dello stato civile.
L'iter da seguire al fine di adeguare i propri caratteri sessuali inizia con la proposizione di un ricorso al tribunale competente. La competenza è determinata dalla residenza del ricorrente.
Nella prima fase del procedimento promosso con ricorso, il giudice, al fine di verificare la fondatezza della domanda, nomina un consulente tecnico d'ufficio.
Anche se difficile, si può cercare di ovviare alla nomina del consulente dimostrando al giudice la reale necessità del ricorrente di sottoporsi al trattamento chirurgico. A supporto è opportuno depositare la documentazione medica che certifichi il percorso seguito prima di arrivare alla presentazione della domanda.
All'esito della perizia del consulente d'ufficio, lo stesso perito in caso di esito positivo indicherà il trattamento al quale essere sottoposto. Si passa poi alla fase decisionale, nella quale il tribunale con sentenza autorizza l'intervento chirurgico.
Dopo aver eseguito l'intervento chirurgico ed avere quindi adeguato i propri caratteri sessuali, occorre ricorrere nuovamente al tribunale al fine di far accertare l'intervenuta modifica del 
sesso. 
Questa fase, che si apre sempre con ricorso, si svolge in camera di consiglio e termina con sentenza, con la quale il tribunale ordina all'ufficiale dello stato civile di modificare i propri dati personali.

L'Avvocato Valeria Aprile offre assistenza legale per i ricorsi di rettificazione dei caratteri sessuali da proporsi presso il Tribunale di Latina, Cassino e Roma. 

martedì 27 gennaio 2015

Condizioni e presupposti per la modifica dell'assegno di mantenimento

  
Una delle problematiche spesso affrontate tra coniugi in fase di separazione o divorzio, è la modifica dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice.
Va sottolineato che l'entità dell'assegno di mantenimento può essere soggetta a revisione sulla base di alcuni eventi modificativi della situazione economica esistente al tempo in cui è stato instaurato il procedimento di separazione o divorzio.
Quando, infatti, successivamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento, si verificano variazioni nella situazione economica, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell'importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione. La variazione può comportare la modifica in aumento o in riduzione dell'assegno. 

"In proposito, la giurisprudenza, ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell'importo dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se "in nero" (Cass. n. 19042/2003). Di converso, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento a favore dell'avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa (Cass. n. 4312/2012). Non vale, invece, a legittimare la riduzione dell'assegno, l'eventuale prepensionamento (anticipato) dell'avente diritto, in ragione della significativa differenza economica comunque esistente tra le rispettive condizioni patrimoniali (Cass. n. 4178/2013).
È possibile, altresì, la riduzione dell'assegno di mantenimento quando il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio perdita del lavoro) o versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie (Cass. n. 927/2014).
Nuovo nucleo familiare
Oltre alle modifiche in termini di reddito, un altro fatto idoneo a comportare una riduzione o un aumento dell'entità dell'assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è costituito dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato al pagamento in favore dell'altro coniuge e dei figli, ovvero dal fatto della nascita di un ulteriore figlio, generato con un nuovo partner in seguito ad una successiva unione, anche more uxorio. 
È pacifico che la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell'importo dell'assegno di mantenimento. 
Secondo l'orientamento recente della giurisprudenza, per ragioni di tutela dei "rapporti all'interno della nuova famiglia" (Cass. n. 16789/2009), occorre tenere conto in tema di revisione dell'assegno di mantenimento dell'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, "siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali" (Cass. n. 18367/2006). Analogo principio è stato affermato dalla giurisprudenza con riferimento ai figli, considerato che i nuovi oneri familiari dell'obbligato, derivanti anche dall'eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione, possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell'obbligato stesso. A tal fine, pertanto, occorre una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga conto altresì delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anchealla luce dell'apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008). 
In sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto anche della circostanza della convivenza more uxorio dell'avente diritto con altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale. 
Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi legittimare la richiesta di riduzione dell'assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica dello stesso, purchè si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011). 


Le aumentate esigenze dei figli
Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio" (ex art. 337-ter c.c., novellato dal d. lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell'età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (Cass. n. 23630/2009). 
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'aumento delle esigenze del figlio: "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato" (Cass. n. 400/2010).

Procedimento ex art. 710 c.p.c.
La revisione dell'assegno non è automatica, ma richiede un provvedimento del giudice. Ex art. 710 c.p.c., le parti possono ricorrere al tribunale per chiedere la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il giudice, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e dispone con sentenza l'aumento o la diminuzione del quantum dell'assegno dovuto. È opportuno sottolineare come la concessione della riduzione (o della maggiorazione) dell'assegno,non comporta il diritto alla restituzione di quanto versato in precedenza (Cass. n. 23441/2013)".

(Fonte: http://www.studiocataldi.it/guide_legali/assegno-di-mantenimento/la-revisione-dell-assegno-di-mantenimento.asp )